Quota 600

Quando l’altitudine decide il destino dei territori

di Giacomo Sanavio

La Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», introduce una profonda revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare le politiche pubbliche e rendere più coerente e mirata l’allocazione delle risorse dedicate alla montagna; tuttavia, la ridefinizione degli elenchi produce effetti rilevanti e tutt’altro che neutri sui territori che, pur presentando condizioni strutturali di svantaggio, risultano esclusi dalla nuova classificazione, con conseguenze che non si limitano al piano formale ma incidono in modo sistemico sulla capacità finanziaria, fiscale, amministrativa e socio-economica degli enti locali coinvolti, generando potenziali ricadute di lungo periodo sulla coesione territoriale.

La legge individua come montano il comune che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: almeno il 25% del territorio, al netto di laghi e lagune, sopra i 600 metri di quota e almeno il 30% della superficie con pendenza superiore al 20%; altitudine media complessiva superiore ai 500 metri; oppure comune “intercluso”, cioè circondato esclusivamente da comuni montani, con altitudine media pari o superiore ai 300 metri; si tratta di parametri puramente altimetrici e geomorfologici, applicati in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, dalle Alpi all’Appennino, dalle aree interne del Mezzogiorno ai contesti periurbani.

L’esclusione dagli elenchi dei comuni montani comporta innanzitutto la fuoriuscita dal perimetro delle politiche finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e dagli strumenti collegati alla Strategia per la montagna italiana, determinando una riduzione significativa delle risorse disponibili per investimenti infrastrutturali, servizi essenziali, innovazione e sviluppo locale; la minore dotazione finanziaria si traduce concretamente in difficoltà di cofinanziamento di progetti regionali, nazionali ed europei, nel rinvio o nella cancellazione di interventi strutturali e in una crescente dipendenza da risorse ordinarie, spesso insufficienti a coprire i maggiori costi strutturali dei territori marginali. I comuni esclusi perdono inoltre l’accesso a numerose misure settoriali specificamente previste per le aree montane in ambiti strategici come sanità, istruzione, servizi per l’infanzia, mobilità, accessibilità, trasporti, digitalizzazione e contrasto al divario digitale, con la conseguenza di una crescente difficoltà nel garantire livelli adeguati e continuativi di servizi pubblici e di un aggravamento delle fragilità tipiche dei territori periferici e a bassa densità abitativa. La riduzione di servizi, incentivi e opportunità economiche rende questi comuni meno attrattivi per giovani, famiglie, lavoratori qualificati e nuovi imprenditori, alimentando il rischio di un circolo vizioso fatto di spopolamento, invecchiamento della popolazione e contrazione della base fiscale, mentre la percezione di un trattamento istituzionale penalizzante può minare la fiducia delle comunità locali nei confronti delle politiche pubbliche e dei livelli di governo sovraordinati, con un possibile indebolimento della coesione sociale.

La legge delega inoltre al Governo il riordino delle agevolazioni fiscali per i comuni montani sulla base della nuova classificazione, esponendo i comuni esclusi al rischio di perdita di benefici fiscali storicamente riconosciuti, di mancata inclusione in nuovi regimi agevolativi e di riduzione delle misure compensative dei maggiori costi strutturali; nel medio-lungo periodo, pur non incidendo immediatamente sull’esenzione IMU dei terreni agricoli, la perdita dello status montano può comportare un progressivo allineamento al regime fiscale ordinario con effetti penalizzanti su immobili, attività produttive e seconde case, mentre la combinazione di minori trasferimenti e spese incomprimibili riduce drasticamente la capacità di manovra fiscale locale, costringendo i comuni ad aumentare la pressione fiscale o a comprimere ulteriormente servizi e investimenti. Particolarmente rilevanti sono le ricadute sul settore agricolo, poiché le imprese situate nei comuni esclusi rischiano di perdere l’accesso prioritario a strumenti dedicati alla montagna, tra cui finanziamenti per la modernizzazione delle aziende agricole, sostegno alle filiere corte e ai prodotti tipici montani, interventi per contrastare l’abbandono dei terreni e il dissesto idrogeologico, nonché misure per la gestione dei pascoli, la zootecnia estensiva e le filiere forestali, con una conseguente riduzione delle priorità nei programmi di sviluppo rurale, una minore intensità di aiuto e un indebolimento delle strategie di valorizzazione delle produzioni tipiche e territoriali; resta ferma l’inapplicabilità di questa classificazione ai fini della PAC e dell’esenzione IMU sui terreni agricoli, ma l’impatto complessivo sulle politiche nazionali dedicate alla montagna rimane significativo. L’applicazione rigida di criteri fisici può determinare forti disparità tra comuni contigui con condizioni socio-economiche analoghe, creando fratture difficilmente giustificabili sul piano dell’equità territoriale, come nel caso della disparità che si viene a creare tra i territori dei Comuni di Pomarance, escluso, e Castelnuovo Val di Cecina, incluso, e sollevando interrogativi di coerenza con i principi di perequazione sanciti dall’articolo 119 della Costituzione, che prevede strumenti specifici per i territori con minore capacità fiscale.

Va sottolineato che la nuova classificazione nazionale non mette in discussione, almeno per ora, le politiche regionali basate su classificazioni proprie o precedenti, e che le Regioni, nell’ambito delle loro competenze residuali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, possono e devono continuare a investire risorse anche oltre i confini tracciati dalla legge nazionale, come dimostrano esperienze normative già in atto, ad esempio in Toscana con la legge sulla “Toscana diffusa”, sebbene la pressione esercitata dalla nuova cornice nazionale rischi di orientare progressivamente la programmazione riducendo spazi di autonomia e flessibilità.

L’esclusione dai nuovi elenchi dei comuni montani non produce dunque effetti neutri, ma incide trasversalmente su finanza, fiscalità, servizi, coesione sociale e prospettive di sviluppo e, per evitare che una riforma nata con finalità di razionalizzazione finisca per compromettere gli stessi obiettivi di riequilibrio territoriale, appare necessario rivedere e integrare i parametri di classificazione introducendo indicatori socio-economici e funzionali oppure istituire un fondo perequativo dedicato ai comuni esclusi con comprovato svantaggio strutturale; per i territori della Provincia di Pisa, ad esempio, risulta essenziale rafforzare e rilanciare la Strategia Nazionale per le Aree Interne garantendone continuità e adeguato finanziamento oltre il 2027, così come alle politiche della Regione Toscana è necessario chiedere di sostenere finanziariamente modelli di governance territoriale integrata e politiche “dal basso”.

Lo spopolamento e i problemi delle aree interne e rurali non possono essere risolti applicando lo stesso modello che le ha marginalizzate, quello urbanocentrico e liberista, né affidandosi esclusivamente al turismo: occorre ridare valore all’agricoltura, all’allevamento e all’artigianato con filiere corte, gestione collettiva dei beni comuni, microimprese cooperative e solidarietà più che competizione, in un quadro di politiche differenziate a partire dalla fiscalità e dai servizi essenziali come scuola, sanità e trasporti, comprendendo la necessità di un cambiamento di paradigma di sviluppo, perché la “montanità” non è solo una questione di quota o pendenza ma di comunità, servizi, economie locali e presidio del territorio, e ignorarlo significa rischiare di trasformare una classificazione tecnica in un potente fattore di disuguaglianza strutturale.