La sfida del diritto nel governare il tempo
di Antonella Balante
Nel linguaggio comune, il tempo è percepito come il semplice susseguirsi degli eventi, una dimensione lineare che ordina l’esperienza umana distinguendo tra passato, presente e futuro. Tuttavia, questa rappresentazione intuitiva si rivela insufficiente quando il concetto di tempo viene assunto come categoria di riflessione teorica.
Nel pensiero filosofico e scientifico, il tempo costituisce infatti una struttura fondamentale attraverso cui si definiscono le relazioni di successione, durata e simultaneità degli eventi. Esso non è soltanto un parametro descrittivo del mutamento, ma una condizione che incide profondamente sui processi conoscitivi, sull’organizzazione dell’esperienza e sulla comprensione della realtà. In tale prospettiva, il tempo assume significati plurimi: cosmologico, in relazione all’origine e al destino dell’universo; gnoseologico, quale forma attraverso cui il soggetto ordina e conosce i fenomeni; etico-religioso, con riferimento alla finitezza dell’esistenza umana e al problema della mortalità o dell’immortalità.
In ogni caso il comune denominatore che si rileva in tutte le riflessioni del variegato mondo dello scibile umano è la certezza che il tempo inesorabilmente e progressivamente modella gli uomini nel corpo e nell’anima.
Siccome i diritti appartengono agli uomini altrettanto immancabilmente il tempo incide sui loro diritti.
Il tema, quindi, è fondamentale anche nell'ordinamento, tanto è che il tempo rileva nel momento della formazione delle leggi, ed ancora esso è un requisito strutturale di alcuni istituti giuridici di diritto sostanziale penale, civile ed amministrativo; infine, il tempo è decisivo anche nel diritto processuale, in quanto i termini di legge sono preordinati ad organizzare l'attività processuale affinché possa svolgersi regolarmente e celermente.
In sostanza il tempo assume una diversa valenza in relazione al rapporto giuridico che si intende disaminare.
La riflessione giuridica si può orientare sia sulla disamina della dimensione statica del tempo, che sulla valutazione del suo scorrere uniforme così come viene misurato dal calendario.
Analizzando il tempo nella sua dimensione statica specificata in un determinato lasso spazio-temporale indicato con un giorno ed un anno, allora è possibile sostenere che nel momento in cui la norma viene emanata essa è “figlia del suo tempo”.
Il legislatore interviene per regolamentare gli interessi che si manifestano o semplicemente maturano con l'evolvere sociale in un tempo determinato, sicché la disciplina emanata definisce il ruolo gerarchico riconosciuto a quella situazione giuridica nel sistema ordinamentale ed individua le azioni esperibili per tutelare il diritto, ciò al fine di garantire la stabilità e certezza nei rapporti intersoggettivi.
Si pensi in questo caso al diritto alla privacy[1] o al diritto all'oblio[2] che pur essendo dei diritti riconducibili al catalogo dei diritti esistenziali costituzionalmente riconosciuti (art. 2 Cost.), sono stati organicamente disciplinati dal legislatore interno nel 2003 con l'emanazione del cd. “Codice della privacy” (d.lgs. 196/2003)[3]. La “ratio legis” si ravvisa nella necessità di garantire una tutela effettiva di questi diritti esistenziali prevedendo anche un bilanciamento di interessi potenzialmente contrapposti[4].
La giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito al conflitto tra il diritto di cronaca da un lato ed il diritto alla privacy dall'altro, si tratta di due diritti esistenziali di pari rango costituzionale, ecco che la modalità di esercizio delle due situazioni giuridiche contrapposte può essere dirimente nella definizione di una possibile conflittualità[5].
Nel sistema ordinamentale il codice della privacy rappresenta un valido presidio di tutela effettiva del diritto alla privacy e del diritto all’oblio; infatti, esso è la base giuridica fondamentale in materia di protezione dei dati personali. Questa disciplina organica è stata comunque adeguata alle evoluzioni sociali manifestatesi nel tempo, ciò al fine di rispondere alle sfide poste dalla tecnologia e dalla globalizzazione, sicché la sua attuazione ha segnato un'importante evoluzione nella tutela della privacy e dei diritti individuali nel contesto europeo e globale.
Sempre riflettendo sul tema della “norma figlia del suo tempo”, si osserva che una “buona norma” deve resistere al trascorrere del tempo.
Quando una determinata esigenza sociale si manifesta in concreto con caratteri specifici e contingenti, una disciplina normativa costruita sulla base della sola contingenza, e dunque espressione delle istanze “di moda” del proprio tempo, rischia di rivelarsi intrinsecamente instabile.
In tale prospettiva, una legge eccessivamente ancorata al dato fattuale contingente è esposta al rapido superamento da parte dell’evoluzione sociale, fino a divenire, talvolta già al momento della sua entrata in vigore, parzialmente inadeguata o difficilmente applicabile in concreto. Ne deriva l’esigenza di un’attività legislativa capace di coniugare l’attenzione al contesto storico-sociale con una sufficiente capacità di astrazione e stabilità, così da garantire la perdurante efficacia della norma nel tempo.
Il giurista quotidianamente si scontra con la norma e dovendola dapprima interpretare e poi applicare spesso rileva delle incongruenze tra la fattispecie astratta, che il legislatore ha eccessivamente tipizzato, ed il caso concreto che deve essere deciso alla luce di quella norma.
In tale contesto, si inserisce la recente stagione dei c.d. “Decreti sicurezza”[6], caratterizzata da una pluralità di interventi di novellazione incidenti su diversi settori dell’ordinamento. Tra le misure adottate, assumono particolare rilievo le modifiche al Codice penale finalizzate a rafforzare la tutela di specifiche categorie professionali esposte a situazioni di rischio. In particolare, il legislatore è intervenuto per inasprire la risposta sanzionatoria nei confronti delle condotte di aggressione poste in essere ai danni del personale docente, da parte dei familiari degli studenti, nonché del personale sanitario, da parte dei pazienti o dei loro congiunti. Tali interventi si inseriscono in una più ampia tendenza volta a garantire una tutela rafforzata dell’integrità fisica e morale dei soggetti esercenti funzioni di rilevanza pubblica o di interesse generale, evidenziando come l’ordinamento reagisca a fenomeni sociali emergenti mediante un progressivo adattamento degli strumenti di tutela penale.
Tuttavia, è la tecnica legislativa adottata che lascia perplessi.
Il deprecabile fenomeno di vera e propria schizofrenia legislativa, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni impone una costante opera di supplenza da parte degli organi giurisdizionali, che accresce il ruolo dell’interpretazione e rafforza il legame tra la soluzione del caso concreto ed il contesto, necessariamente anche storico-temporale, nel quale essa si inserisce. L’interprete, per quanto rigorosamente intenda il suo ruolo in rapporto alla lettera e alla “ratio legis” che è chiamato ad applicare, non riesce infatti evidentemente a prescindere dall’evoluzione economica, culturale e anche socio-politica del quadro nel quale viene a decidere.
Sicuramente in tale prospettiva, l’art. 583-quater c.p.[7] si configura quale risposta immediata all’allarme sociale suscitato dai crescenti episodi di aggressione nei confronti del personale docente e sanitario nell’esercizio delle rispettive funzioni. Tuttavia, si è evidenziato come l’intervento normativo appaia caratterizzato da un’eccessiva rapidità e da una scarsa sistematicità, risultando in parte disomogeneo rispetto ai principi generali dell’ordinamento penale. Le principali criticità attengono, da un lato, al rischio di una proliferazione di fattispecie speciali costruite in risposta a esigenze contingenti e, dall’altro, alla possibile compromissione dei criteri di coerenza e proporzionalità che dovrebbero informare il sistema penale nel suo complesso.
Nel caso di specie la peculiare struttura della fattispecie incriminatrice incide in modo significativo sulla sua concreta applicabilità, dando luogo a non trascurabili incertezze interpretative. In tale contesto, è intervenuta la Corte di Cassazione, chiarendo che il legislatore ha inteso configurare una autonoma figura di reato e non già una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali gravi o gravissime. Tale qualificazione assume rilievo decisivo sul piano sistematico, condizionando sia il regime sanzionatorio che le modalità di accertamento del fatto. In termini applicativi, infatti, l’inquadramento della fattispecie come reato autonomo comporta la necessità di una verifica particolarmente rigorosa degli elementi costitutivi della condotta, così come tipizzati dalla norma, imponendo al giudice un accertamento più stringente e puntuale in ordine alla loro effettiva sussistenza[8].
Nel sistema penale il legislatore che intende dare una risposta all'allarme sociale evocato da alcuni episodi di cronaca si trova dinnanzi ad un altro problema connesso alla dimensione temporale e collegato alla risposta sanzionatoria che deve essere prevista nella norma.
Nel determinare i minimi e massimi edittali comminabili a seguito dell'accertamento del fatto, il legislatore attento e responsabile deve orientarsi ad un'applicazione effettiva e rigorosa dei principi costituzionali, sicché la risposta sanzionatoria deve essere proporzionale al disvalore del fatto e non vincolata al momento storico in cui l'evento si manifesta.
Tuttavia, spesso il potere legislativo è esercitato per dare risposte tangibili ed immediate alle vittime che chiedono sanzioni esemplari per il colpevole. La violazione del canone della proporzionalità si traduce paradossalmente in una giustizia negata sia per la vittima, perché nessuna sanzione prevista dalla legge può essere percepita come giusta ed idonea a ripagarla del male subito, sia per il condannato che percepisce l'ingiustizia della sanzione esemplare e tale percezione frustra il fine rieducativo al quale la pena deve tendere.
Il tempo scandisce anche la durata degli eventi e nell'ordinamento, questo compito è assolto dai termini di legge che sono funzionali o per l'esercizio di un diritto o semplicemente per considerare l'effetto prodotto dal tempo su di una situazione giuridica, ciò al fine di assicurare la certezza del diritto.
Nel diritto civile un esempio dell'effetto prodotto dal passar del tempo è l'usucapione, che è un modo di acquisto del diritto di proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato e pacifico di un bene immobile per almeno venti anni (art. 1158 c.c.); quindi l'effetto del trascorrere del tempo in questo paradigma disciplinare si sostanzia nella nascita del diritto di proprietà in capo al possessore.
Di contro il disinteresse per un bene proprio, posseduto da altri per un ventennio, produce l'effetto di estinguere non il diritto di proprietà ma l'azione di rivendica riconosciuta al proprietario.
In tale prospettiva, la durata del possesso si configura quale elemento strutturale imprescindibile ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, in assenza del quale l’effetto giuridico non può perfezionarsi. Il decorso del tempo, pertanto, non assume una funzione meramente accessoria, ma integra un presupposto costitutivo della fattispecie, incidendo direttamente sulla produzione dell’effetto acquisitivo. In questa chiave di lettura, il tempo si rivela strumento essenziale di stabilizzazione dei rapporti giuridici, concorrendo così alla realizzazione dell’esigenza di certezza del diritto.
Anche nella relazione tra l'ente ed il cittadino il trascorrere del tempo è elemento rilevante ed incide sulla certezza delle situazioni giuridiche della quali è titolare il privato; esso incide soprattutto sull'esercizio legittimo del potere amministrativo.
La Costituzione richiama i principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), che declinati nel momento esecutivo si traducono in tempestività, celerità ed efficienza dell'esercizio del potere amministrativo. Un provvedimento tardivo frustra l'interesse pubblico al quale è preordinato, in quanto con il passar del tempo detto interesse potrebbe essersi affievolito o peggio ancora potrebbe essersi modificato; quindi, l'intempestività del provvedimento mina il legittimo affidamento che il privato ripone nel corretto esercizio dell'azione amministrativa, compromettendo da ultimo la stessa credibilità nelle istituzioni.
I giudici amministrativi hanno ribadito che il fattore temporale è un elemento costitutivo del procedimento, la cui violazione può determinare una responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per danno da ritardo, oggi disciplinato dall’art. 2-bis L.241/90[9]. La giurisprudenza ha anche precisato che tale responsabilità può sorgere anche in assenza di illegittimità del provvedimento finale, in quanto è sufficiente il superamento ingiustificato dei termini normativamente stabiliti per produrre inesorabilmente la lesione dell'interesse del privato. Sicché un provvedimento intempestivo comunque non è una valida ed efficace risposta amministrativa all'interesse vantato dall'istante.
Le misure correttive necessarie per evitare questo rischio sono state predisposte nel nostro ordinamento.
Infatti, il legislatore è intervenuto sul versante dell’azione amministrativa, introducendo misure di semplificazione volte a contenere la durata del procedimento ed a garantirne una più efficiente definizione. In tale prospettiva, la riduzione e la predeterminazione dei tempi procedimentali rispondono all’esigenza di assicurare la tempestività dell’azione della Pubblica Amministrazione, in funzione di una più effettiva tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini.
Il processo di riforma della disciplina della semplificazione amministrativa, iniziato nel 2000, è culminato con la legge n. 182 emanata il 2 dicembre 2025, in virtù della quale la semplificazione non costituisce più una tecnica normativa settoriale od episodica, ma un vero e proprio canone del principio del buon andamento dell'azione amministrativa. Ciò che caratterizza la legge in esame non è tanto la presenza di singole misure innovative, quanto piuttosto la coerenza complessiva del disegno riformatore, volto a stabilizzare strumenti e modelli già sperimentati, correggendone le criticità e sottraendoli alla dimensione derogatoria. In questa prospettiva, la semplificazione assume una valenza qualitativa: non è una semplice riduzione delle regole, ma un metodo di razionalizzazione dell’azione amministrativa e rafforzamento delle responsabilità.
È chiaro che la semplificazione amministrativa riduce i tempi di esercizio dell'azione amministrativa ed ha come fine ultimo quello di avvicinare la P.A. al cittadino rafforzando il rapporto di fiducia e di affidamento che il privato ripone nelle istituzioni. Tuttavia, è pur vero che non è sufficiente per conseguire questo risultato una “buona legge”, in quanto è necessario che l'apparato organizzativo sia efficiente e che l'interprete sia sensibile al cambiamento epocale richiesto nell'attuale momento storico.
E' ancora attuale l'aforisma “non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi ma cosa potete fare voi per il vostro Paese”[10].
In tale prospettiva il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere improntato ad un modello di collaborazione effettiva, volto a superare impostazioni eccessivamente formalistiche e rigidamente burocratiche. L’interazione tra privato e pubblici dipendenti dovrebbe assumere una connotazione propositiva e non meramente oppositiva, valorizzando il dialogo procedimentale e la partecipazione attiva del cittadino. In assenza di tale presupposto, anche una disciplina normativa correttamente formulata rischia di non produrre gli effetti auspicati, in quanto l’effettività delle regole giuridiche dipende in larga misura dalle modalità concrete della loro attuazione e dal grado di cooperazione tra i soggetti dell’ordinamento.
Il tempo nel processo
Il giudice interviene per dirimere controversie insorte nel passato, con la finalità di assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici futuri. In tale prospettiva, egli può essere efficacemente qualificato come “custode del tempo”, in quanto chiamato a ricostruire fatti già verificatisi e a collocarli entro una cornice giuridica idonea a produrre effetti attuali e futuri.
È proprio nella tutela giurisdizionale, sia essa amministrativa, civile o penale che il tempo acquista una chiara valenza garantista e trova un riferimento precipuo nella Costituzione, ove all'art. 111 viene evocato il principio del “giusto processo”, del quale sono corollari il canone del contraddittorio tra le parti, della terzietà del giudice e soprattutto della ragionevole durata del processo. Quest’ultima esprime in modo emblematico l’esigenza che la giustizia sia non solo corretta, ma anche tempestiva, poiché il decorso eccessivo del tempo rischia di compromettere l’effettività della stessa tutela giurisdizionale.
In tale prospettiva il costituente non si è espresso imponendo un limite temporale, ma ha lasciato spazio al giudice sicché la norma può essere applicata a qualunque procedimento o processo e soprattutto è scevra dal pericolo della vetustà, in quanto il termine di ragionevole durata del processo può essere considerato congruo in relazione all'evoluzione normativa ed organizzativa del servizio giustizia[11]. Si pensi alla digitalizzazione del processo che è preordinata a ridurre i tempi di notifica e comunicazione delle fasi procedimentali.
È indubbio che un processo celebrato in tempi congrui è espressione di effettività della tutela giurisdizionale e di garanzia per il cittadino sia esso vittima o imputato nel procedimento penale, sia esso attore o convenuto nel processo civile, sia esso ricorrente o resistente nel processo amministrativo.
Negli ultimi decenni le leggi di riforma della giustizia sono tutte orientate ad attuare una giustizia più celere ed efficiente anche se l'efficientamento del sistema giustizia è strettamente connesso alla modernizzazione degli apparati e degli strumenti organizzativi, tema questo poco attenzionato dal legislatore ordinario.
L’eccessiva durata del processo costituisce fonte di una pretesa risarcitoria[12] in capo al cittadino che subisce lo svolgimento del giudizio in tempi non ragionevoli, in violazione del principio della ragionevole durata. Dall’altro lato, tale criterio impone al giudice un dovere di direzione del processo orientato all’efficienza, che si traduce nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme processuali in modo funzionale alla celere definizione del giudizio. Ne deriva l’esigenza di evitare dilazioni non giustificate, rinvii meramente defatigatori e, più in generale, ogni condotta processuale od organizzativa idonea a compromettere la tempestiva amministrazione della giustizia.
È intuitivo che la celerità della tutela giurisdizionale raggiunge un duplice risultato in quanto da un lato il cittadino consegue il riconoscimento del bene della vita oggetto di contestazione senza perdere l'interesse che soggiace a quel bene, dall'altro gli operatori del diritto che collaborano nel processo raggiungono l'obiettivo del buon funzionamento della giustizia.
È stato osservato che la speditezza processuale comunque non deve essere confusa con una preclusione del diritto di difesa che rimane un diritto inviolabile delle parti processuali, sicché tale diritto deve essere equamente bilanciato con il canone della ragionevole durata del processo[13].
In questa equazione sono stelle polari gli altri due canoni che connotano il principio del “giusto processo” ovvero il contraddittorio tra le parti, che garantisce la partecipazione di tutti gli interessati a tutte le fasi processuali, e l'imparzialità e terzietà del giudice, che dirige il processo nel rispetto della disciplina processuale al fine di garantire un efficiente ed efficace azione giurisdizionale.
Se correttamente bilanciati i canoni del giusto processo si relazionano in maniera solidale e si giustificano vicendevolmente, l’imparzialità ed il diritto di difesa sono strettamente interdipendenti e sarebbe impensabile attuarli unilateralmente nella prospettiva di un’illimitata espansione dell’uno o dell’altro.
L’imparzialità e la terzietà del giudice costituisce altresì un presidio essenziale contro l’eventuale utilizzo strumentale del processo da parte dei soggetti interessati. In particolare, tale canone opera quale argine rispetto a condotte difensive meramente dilatorie[14], talvolta poste in essere al solo fine di conseguire vantaggi connessi al decorso del tempo processuale. Il prolungamento della durata del giudizio può tradursi in “effetti premiali” indiretti, come nel caso dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ovvero, in ambito civile, della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio o non tempestivamente esercitato. Ne deriva l’esigenza di un costante equilibrio tra le garanzie difensive delle parti ed il corretto funzionamento della giurisdizione, al fine di evitare che il fattore temporale si trasformi da strumento di garanzia ad elemento di possibile distorsione del processo.
In tali ipotesi emerge in modo evidente la compromissione del principio di buon andamento della funzione giurisdizionale; infatti, in ambito penale l’eccessiva durata del processo produce effetti distorsivi sia sul piano dell’accertamento della responsabilità penale, sia su quello della tutela delle parti coinvolte. Sotto il profilo dell’imputato, qualora egli risulti innocente, il decorso del tempo può impedire il conseguimento di una pronuncia pienamente liberatoria, fondata su un accertamento nel merito dei fatti contestati. Viceversa, nell’ipotesi di effettiva responsabilità, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione determina sì l’assenza di una statuizione di condanna, con la conseguenza però che l’esito processuale non esprime una compiuta valutazione della condotta. Ne deriva che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pur producendo effetti sul piano processuale, non sempre realizza una piena funzione di accertamento della verità processuale, lasciando talvolta irrisolto il giudizio sulla fondatezza dell’accusa. Anche con riguardo alla persona offesa, tale esito può tradursi in una percezione di mancata tutela effettiva, in quanto l’assenza di una decisione di merito sulla responsabilità dell’imputato può incidere negativamente sulla funzione satisfattiva del processo penale.
Anche nel sistema civile la prescrizione non rappresenta una garanzia assoluta di giustizia, è vero che l'istituto è preordinato ad assicurare la certezza del diritto, intervenendo sull'inerzia del titolare della situazione giuridica contesa, tanto da evitare che il “non fare ed il non agire” possano produrre gli effetti deleteri dell'incertezza ed instabilità delle situazioni giuridiche, ma è pur vero che l'evocare la prescrizione adducendo in giudizio semplicemente il tempo trascorso e l'inerzia del titolare potrebbe incidere su di un altro interesse generale ovvero sull’effettività della giustizia sostanziale. Il Supremo Collegio è intervenuto in merito statuendo che la parte che invoca la prescrizione deve non solo eccepirla, ma anche allegare e provare il momento in cui il diritto è divenuto esigibile, pertanto l’inerzia del creditore, di per sé, non basta[15] per conseguire gli effetti della prescrizione. In questo modo entro un termine ragionevole di durata del processo, il giudice, terzo ed imparziale, riuscirà a bilanciare efficacemente l'interesse del titolare del diritto, che per eventi non voluti non ha potuto agire, con il principio di certezza e stabilità del diritto.
Infine, è da precisare che il termine di ragionevole durata deve essere valutato in concreto, ecco perché il legislatore non si esprime con un'indicazione specifica ma lascia all'interprete la quantificazione del lasso di tempo che si può considerare ragionevole in relazione alle condizioni del singolo caso concreto. Solo in questo modo il parametro della congruità del tempo trascorso per l'accertamento diviene giusto; infatti, è possibile che l'accertamento giurisdizionale sia complesso o che la fase istruttoria sia più lunga del previsto, ed allora un termine congruo definito in giorno ed anno si traduce in un termine ingiusto perché potrebbe frustrare il diritto di difesa.
Tuttavia, se ai sensi dell'art.6 della CEDU il diritto ad una ragionevole durata del processo è un diritto soggettivo riconosciuto in capo al consociato, nella Costituzione il canone di ragionevole durata è un requisito strutturale del giusto processo, sicché la durata e la congruità del tempo passa per le scelte discrezionali del Giudice, investito della controversia, che applica la disciplina processuale. Di tal ché ciò che comunemente può essere considerato congruo deve essere mitigato alla luce della motivazione adottata dal giudice del merito che può scegliere di applicare o disapplicare una norma processuale funzionale ad accelerare il rito; quindi, se la scelta è razionale e non incorre in nessuna violazione di legge, essa sarà insindacabile nonostante abbia limitato l'efficacia del principio di giusto processo.
Il tempo sospeso nell'esecuzione della pena
Una breve riflessione sul tema impone di soffermarsi sul rapporto tra il tempo “del giudizio” e il tempo “della pena”, ossia tra la durata necessaria all’accertamento della responsabilità penale ed il tempo successivamente richiesto per l’esecuzione della sanzione. Nel sistema penale, infatti, il tempo non esaurisce la propria funzione nella dimensione processuale, ma prosegue nella fase esecutiva, incidendo direttamente sulla concreta afflizione del soggetto condannato. La pena, oltre ad essere commisurata alla gravità del fatto ed alla colpevolezza dell’autore, si esplica inevitabilmente in una dimensione temporale che ne costituisce elemento essenziale: la sua durata. Ne deriva che il tempo della condanna ed il tempo dell’espiazione della sanzione non rappresentano soltanto coordinate cronologiche, ma veri e propri parametri sostanziali del diritto penale, in quanto concorrono a definirne la funzione rieducativa e la capacità di incidere sul reinserimento del condannato nella società. In questa prospettiva, il tempo si conferma non come semplice contenitore neutro della pena, bensì come componente strutturale della risposta punitiva dell’ordinamento.
Ed ancora, proprio in tale prospettiva è necessario evitare che nella fase esecutiva la pena si sostanzi in una “vendetta di Stato”, ecco perché l'ordinamento penitenziario dispone che il trattamento penitenziario deve essere orientato ai peculiari bisogni della personalità di ciascun soggetto, questo fine si persegue con l’osservazione scientifica della personalità del condannato e dell’internato, finalizzata all’individuazione delle carenze fisiche, psichiche e delle altre cause del disadattamento sociale.
La disciplina penitenziaria si connota chiaramente in senso prescrittivo, delineando così un modello di esecuzione della pena che non si limita alla ricostruzione del fatto storico di reato, ma si estende alla considerazione della persona del condannato nella sua complessità fisica, esistenziale e sociale, nonché nei suoi possibili percorsi evolutivi. Occorre, tuttavia, evitare una semplificazione concettuale che conduca a negare il rilievo del fatto nell’ambito della cognizione o, specularmente, a dissolvere il dato fattuale nella sola dimensione rieducativa.
È infatti evidente come, mentre il fatto di reato costituisce il centro dell’accertamento processuale, nella fase dell’esecuzione della pena è la persona del condannato che assume una posizione centrale. In questa prospettiva, l'ingresso nell’istituto penitenziario comporta anche l’adesione ad un trattamento penitenziario e per converso l'ingresso della persona in una dimensione temporale intrinsecamente connessa ai processi di mutamento, trasformazione e rielaborazione identitaria.
È la stessa Costituzione che all’art. 27, comma 3, esclude una concezione meramente statica della pena, configurandola invece come un percorso orientato alla rieducazione, e dunque come una “tensione” verso il futuro. In tale ottica, la pena si proietta nel tempo della risocializzazione, quale obiettivo proprio di un sistema penale ispirato a principi democratici. La prospettiva costituzionale, pertanto, sposta il baricentro dall’evento-reato alla persona, valorizzandone la dimensione dinamica ed il potenziale di cambiamento. La pena costituzionale, in definitiva, presuppone la possibilità del cambiamento ed il cambiamento, a sua volta, presuppone il trascorre del tempo.
Tuttavia, è da chiedersi se nella realtà questi principi sono attuali ed applicati.
L'esperienza professionale insegna che il detenuto che varca la soglia dell'istituto penitenziario abdica alla sua capacità di autodeterminare le scansioni temporali della sua vita e si affida, a ragion veduta, alle determinazioni imposte dall'organizzazione penitenziaria. Tuttavia, solo in pochi casi l'attività trattamentale si traduce in una illuminata visione del futuro del detenuto, è molto frequente invece che la persona entri in una “bolla temporale” scandita da lunghe ore di inerzia o da attività ripetitive scarsamente formanti e risocializzanti.
In tali condizioni, la ripetitività del tempo detentivo può assumere una valenza potenzialmente alienante, incidendo sulla qualità complessiva dell’esperienza trattamentale. Parte della riflessione criminologica ha posto in luce il possibile legame tra povertà di contenuti del tempo carcerario e successiva difficoltà di reinserimento sociale, evidenziando come la recidiva possa essere favorita anche da percorsi detentivi scarsamente orientati alla rielaborazione personale ed alla costruzione di competenze. Ne deriva che l’efficacia rieducativa della pena appare strettamente connessa non soltanto alla sua durata, ma anche, anzi soprattutto, alla qualità del tempo intramurario, alla presenza di attività significative ed alla possibilità di mantenere o ricostruire legami sociali. In particolare, le condizioni di marginalità sociale preesistenti possono accentuare tali criticità, rendendo più complesso il percorso di reinserimento ed aggravando gli effetti di un tempo detentivo privo di adeguati strumenti di trasformazione personale.
In tale prospettiva paradossalmente il tempo detentivo, che dovrebbe costituire lo spazio privilegiato per il rafforzamento dell’individualità e dell’autonomia del soggetto, in funzione di un suo effettivo reinserimento sociale, può talvolta trasformarsi in un fattore di consolidamento della marginalità.
In sintesi, laddove il percorso trattamentale non sia adeguatamente orientato alla rieducazione ed alla costruzione di competenze personali e relazionali, il tempo della pena rischia di non assolvere alla sua funzione costituzionalmente orientata, finendo per incidere negativamente sulle prospettive di reintegrazione del condannato ed indirettamente sulla prevenzione della recidiva.
Conclusioni
Il tempo non rappresenta soltanto una coordinata esterna entro cui il diritto si sviluppa, ma costituisce un elemento strutturale ed imprescindibile dell’intero sistema giuridico. Esso incide sulla genesi delle norme, ne condiziona l’interpretazione e ne misura, in ultima analisi, l’effettività. Il diritto, infatti, nasce nel tempo, vive nel tempo e, inevitabilmente, deve confrontarsi con il suo continuo divenire. Da un lato, il tempo garantisce stabilità e certezza, consentendo il consolidarsi delle situazioni giuridiche e la prevedibilità delle conseguenze delle azioni; dall’altro, esso impone un costante adattamento dell’ordinamento alle trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche.
In questa tensione tra permanenza e mutamento si colloca la funzione più autentica del diritto: quella di regolare la realtà senza esserne travolto, mantenendo un equilibrio tra esigenze di sicurezza e istanze di evoluzione.
Particolarmente significativa è la dimensione temporale nella giurisdizione, ove il tempo diviene parametro di giustizia. Un processo eccessivamente lungo non è soltanto inefficiente, ma ingiusto, poiché priva di significato la tutela riconosciuta; al contrario, una giustizia eccessivamente rapida, che sacrifichi il contraddittorio o il diritto di difesa, rischia di essere altrettanto iniqua. La “giusta misura” del tempo processuale rappresenta dunque il punto di equilibrio tra effettività e garanzia, tra celerità e approfondimento. Il ruolo dell’interprete si rivela, in tale contesto, decisivo. Egli è chiamato non solo ad applicare norme “figlie del loro tempo”, ma anche a renderle compatibili con il presente, adattandole alle esigenze concrete senza tradirne la ratio. In questo senso, l’attività interpretativa diviene uno strumento di mediazione tra la staticità della legge e la dinamicità della realtà. In definitiva, governare il tempo significa governare il diritto stesso. Un ordinamento che sappia utilizzare il tempo come strumento di equilibrio, e non subirlo come fattore di disordine, è un ordinamento capace di garantire non solo certezza, ma anche giustizia sostanziale. Ed è proprio in questa capacità di coniugare durata e cambiamento, stabilità ed evoluzione, che si misura la maturità di un sistema giuridico e la sua idoneità a rispondere, in modo efficace, ai bisogni della collettività.
[1] Il diritto alla riservatezza della sfera privata ha conosciuto un progressivo processo di emersione e autonomizzazione nell’ordinamento giuridico, quale esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale e normativa. In una prima fase, la giurisprudenza della Corte di Cassazione degli anni Cinquanta e Sessanta riconosceva la riservatezza non già come posizione soggettiva autonoma, bensì come proiezione della tutela accordata alla vita familiare. Il bene giuridico protetto veniva dunque individuato nell’integrità e nella serenità del nucleo familiare, mentre la dimensione individuale della persona rimaneva sullo sfondo, trovando tutela solo in quanto inserita in tale contesto relazionale. Il successivo revirement interpretativo è stato favorito dall’affermazione, a livello sovranazionale, di una concezione personalistica del diritto alla privacy. In particolare, Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto il diritto al rispetto della vita privata e familiare quale diritto fondamentale della persona, contribuendo a svincolare la riservatezza dalla sua originaria dimensione meramente familiare. Tale fonte è stata letta in combinato disposto con l’art. 2 della Costituzione, che sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, offrendo così il fondamento costituzionale per l’affermazione della privacy come diritto soggettivo pieno e autonomo. Nell’assetto attuale, la materia è disciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come novellato per effetto dell’adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679, che ha introdotto una disciplina organica e uniforme in materia di protezione dei dati personali. In tale contesto, il diritto alla privacy si configura non solo come diritto alla riservatezza, ma anche come potere di controllo sui propri dati personali, espressione della più ampia tutela della dignità e dell’identità della persona.[2] In ambito giuridico è comunemente conosciuto come il diritto ad essere “dimenticati”, ossia a non essere più ricordati dall’opinione pubblica, per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca. Esso è espressione del diritto alla riservatezza, e si sostanzia nel diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali che sono stati resi pubblici (Cass. civ., Sez. III, 09/04/1998, n. 3679). Nell’attuale era digitale l'interessato può chiedere ed ottenere la rimozione dei documenti e dei link che rimandano ad un contenuto online che si ritiene dannoso per la propria immagine (art. 17, par. 2 GDPR).[3] Il Codice della privacy è stato emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, entrato in vigore nel 2004, con l’obiettivo di ricondurre a unità un quadro normativo fino ad allora caratterizzato da marcata frammentarietà. Tale testo unico ha infatti raccolto in una fonte organica la disciplina previgente in materia di protezione dei dati personali, svolgendo una funzione di sistematizzazione e razionalizzazione. Il Codice ha rappresentato un momento di sintesi tra le molteplici leggi speciali e l’elaborazione giurisprudenziale, contribuendo a delineare un assetto coerente e strutturato della materia. Prima della sua entrata in vigore, la tutela dei dati personali risultava affidata, da un lato, all’intervento della giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, e, dall’altro, ad interventi legislativi settoriali. Tra questi assume particolare rilievo la legge 31 dicembre 1996 n. 675, prima disciplina organica specificamente dedicata alla protezione dei dati personali, che ha segnato l’avvio di un percorso normativo poi confluito nel Codice del 2003.[4] Il diritto alla privacy riceve una tutela multilivello nell’ordinamento, articolandosi in forme di protezione penale, civile e amministrativa. Sotto il profilo penale rileva l’art. 615-bis c.p., recante “Interferenze illecite nella vita privata”, che sanziona le condotte di indebita intrusione nella sfera privata altrui, configurando una tutela diretta dell’inviolabilità della vita privata. In sede civile assume particolare rilievo l’art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679, il quale riconosce all’interessato il diritto al risarcimento dei danni, sia materiali che immateriali, cagionati da una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ponendo a carico del titolare del trattamento una specifica responsabilità. Sul piano amministrativo, infine, il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede un articolato sistema di controlli, misure preventive ed obblighi organizzativi gravanti sui titolari del trattamento. Tale impianto normativo è finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, attraverso un bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza degli interessati.[5] La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19681 del 22/07/2019, è stata investita della questione ed ha statuito in merito il seguente principio di diritto: “In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’articolo 21 Costituzione– ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”.[6] L'art. 583 quater c.p. È stato dapprima modificato con il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56. Il comma 2 è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171. Successivamente il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto: con l'art. 20, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 583-quater, comma 1; con l'art. 20, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2, con l'art. 20, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 583-quater rubrica. Ed ancora il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, ha disposto: con l'art. 15, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica; con l'art. 15, comma 1, lettera b) l'introduzione di un comma infine all'art. 583-quater. Da ultimo il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto: con l'art. 11, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; con l'art. 11, comma 1, lettera b) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 583-quater; con l'art. 11, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica. In sintesi su di un unico articolo il legislatore è intervenuto ogni anno a far data dal 2023.[7] L'art. 583 quater c.p. al secondo comma recita “Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo, secondo periodo”[8] Corte di Cassazione sentenza n. 39438/2025.[9] In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che ha precisato “La responsabilità che grava sulla Pubblica Amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti — la Pubblica Amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione — che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della Pubblica Amministrazione. Si tratta, allora, di una responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale, con l'avvertenza che tale inquadramento non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando esso non abbia fonte in un contratto. “Cass. SS.UU. n. 8236/2020.[10] Dal discorso di insediamento alla Casa Bianca di J. F. Kennedy il 20 gennaio 1961.[11] La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che “il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli” (così ord. 32 del 2001; ord. 7 del 1997). [12] Ci si riferisce alla legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto, che, in attuazione della disciplina unionale, riconosce e garantisce il diritto al risarcimento del danno patito dalle parti a causa delle lungaggini processuali.[13] P. Ferrua, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in www.questionegiustizia.it; E. Amodio, Ragionevole durata del processo,abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2003, pp. 797 ss.; Id., La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo, in Cass. pen., 2003, 1422, dove si polemizza con «l’erronea qualificazione» della ragionevole durata «come garanzia oggettiva dettata nell’interesse dell’ordinamento». Nello stesso senso, S. Maffei, Il diritto al confronto con l’accusatore, La Tribuna, Piacenza, 2003, pp. 290 ss. [14] Varie possono essere le azioni ostruzionistiche nel corso del processo penale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si pensi alle eccezioni di invalidità degli atti processuali che impongono, ove accolte, una rinnovazione di tutte le attività svolte in precedenza con una sostanziale involuzione della fase processuale, oppure alle istanze di ricusazione del giudice per motivi infondati che impongono comunque una valutazione dell'istanza davanti alle Corti di Appello competenti per territorio e ciò determina delle lungaggini processuali a seguito dello spostamento del processo davanti ad altro giudice naturale. Queste tecniche difensive non sono deontologicamente sanzionate. Per un approfondimento in merito si veda: E. Randazzo, Deontologia e tecnica del penalista, 2ª ed., Milano, 2000, p. 158 ss.; G. Salvi, Relazione su Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali, Convegno dell’Unione delle Camere penali, Modena 5-6 aprile 2002, in www.camerepenali.it.