La tutela del benessere degli animali: il quadro normativo e le prospettive future

Intervista alla Professoressa Micaela Lottini

(a cura di Benedetta Celati)

A seguito delle modifiche approntate dalla legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, la tutela degli animali è entrata in Costituzione, venendo stabilito nel terzo comma del nuovo art. 9 che la legge dello Stato ne disciplina i modi e le forme.
Le chiederei quali sono sue considerazioni in merito a questa riforma che, da un lato, segna un’evoluzione importante con il riconoscimento, anche in ossequio al diritto europeo, degli animali come esseri senzienti, dall’altro, rinvia al legislatore statale per la concreta attuazione del nuovo principio costituzionale di protezione del benessere animale.
Inoltre, rispetto alla tutela del benessere animale quali sono secondo lei le prospettive più interessanti sul piano del diritto internazionale ed europeo?
Infine, possiamo dire che la riforma costituzionale del 2022 conserva “il punto di osservazione dell’uomo dentro la natura”, segnando semmai il passaggio da un antropocentrismo dei diritti al c.d. antropocentrismo dei doveri, che attribuisce all’uomo una posizione di responsabilità nei confronti della natura.
Secondo lei l’antropocentrismo dei doveri può essere la giusta impostazione per tutelare gli interessi degli animali?
 
ML: Nel 2022 la nostra carta costituzionale ha subito una modifica nel senso che per la prima volta è stata introdotta la tutela degli animali esplicitamente nel testo costituzionale.
Questa modifica – sui cui limiti e sulle cui potenzialità ci potremmo poi soffermare – si inserisce nell’ambito di un contesto di sempre maggiore interesse sia per gli ordinamenti nazionali sia per l’ordinamento europeo nei confronti della tutela giuridica degli animali.
A livello europeo la tutela degli animali ha una lunga storia. A partire dagli anni ‘70 sono state sono state firmate una serie di convenzioni internazionali e successivamente adottate tutta una serie di normative che vanno a tutelare gli animali con riguardo a specifici aspetti, per esempio gli animali durante il trasporto, gli animali oggetto di sperimentazione, gli animali nell’alimentazione, gli animali negli allevamenti e così via. Le normative in questione sono tantissime. Basta vedere il sito della Commissione europea Animal welfare per constatare appunto l’entità della normativa. Un punto di snodo centrale è stato ovviamente l’adozione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con la riforma di Lisbona, il cui art. 13 per la prima volta ci dice che gli Stati membri e l’Unione europea devono tenere pienamente conto delle esigenze connesse al benessere degli animali, nell’ambito delle rispettive competenze, con riguardo all’attuazione e alla formulazione di alcune politiche. L’articolo 13 fa un elenco di politiche, però una di queste politiche è proprio il mercato interno. Il mercato interno è il cuore della costruzione europea: quindi stiamo dicendo che l’Unione e gli Stati membri, nell’ambito sia della formulazione sia dell’attuazione delle politiche devono considerare il benessere animale. E si badi bene che per l’attuazione delle politiche europee la competenza normalmente è a livello nazionale, insomma gli Stati membri sono considerati artefici importanti della tutela giuridica degli animali, proprio a partire dall’articolo 13. Il presupposto su cui si basa l’articolo 13 è che gli animali siano esseri senzienti: quindi, gli animali non sono cose e, pertanto, devono avere un trattamento diverso dalle cose. C’è da dire, tuttavia, che gli animali nell’ambito del diritto dell’Unione europea sono considerati ancora delle merci, e questo perché la definizione di merce, che risale al 1968, è quella per cui è merce qualsiasi bene che possa essere oggetto di transazione commerciale.  Quindi anche gli animali sono merce, o almeno lo sono alcuni tipi di animali, quelli che possono essere oggetto di transazioni commerciali. Dunque, da una parte l’articolo 13 ci dice che gli animali sono esseri senzienti dall’altra ci dice che sono merci. Però non sono cose e quindi devono essere tutelati, ossia devono essere sottoposti a una disciplina giuridica diversa dalle cose. Questo pone una serie di problemi.
L’articolo 13 ha poi fornito alla Corte di giustizia europea uno strumento importantissimo per consentire un’interpretazione estensiva delle norme che tutelano gli animali. A partire dall’articolo 13, c’è stato l’utilizzo proprio di questo strumento per interpretare in maniera estensiva e quindi garantire una sempre maggiore tutela degli animali nell’ambito della giurisprudenza della Corte. Quest’ultima ci dice, fondamentalmente, che la tutela degli animali non è un obiettivo del Trattato ma sicuramente è un interesse pubblico che deve essere tenuto in considerazione e deve essere tutelato: può essere compresso, ma non ex se, solo a seguito di una valutazione riguardo alla necessità e proporzionalità della misura.

Quindi ci muoviamo nell’ambito del contesto europeo in cui abbiamo una serie di normative, l’articolo 13 del TFUE, nonché una giurisprudenza copiosa della Corte di giustizia che tende a garantire un’applicazione estensiva delle normative a tutela degli animali, fondandosi appunto sul concetto che la tutela degli animali è un interesse pubblico e che non può essere considerato ex se subordinato agli interessi umani ma deve essere comunque ponderato con questi interessi sulla base del principio di proporzionalità. Ecco è nell’ambito di questo contesto che si inserisce la riforma dell’articolo 9 della Costituzione italiana. Certo è una riforma che pone una serie di problemi. Perché come ricordava lei ci sono una serie di limiti: ha una formulazione ambigua, perché, per esempio, non ci dice che gli animali sono esseri senzienti, anche se dal mio punto di vista questo potrebbe anche non essere necessario (ormai fa parte del sentire comune considerare gli animali quali non cose). Comunque noi dobbiamo sempre ricordare che viviamo nel contesto del diritto dell’Unione europea e se abbiamo un articolo 13 del TFUE che ci dice che gli animali sono esseri senzienti, ebbene è ovvio che questa constatazione si applica anche nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano. Sicuramente la riforma dell’articolo 9 ha previsto la tutela degli animali come un obbligo della Repubblica; quindi, il benessere animale viene individuato come valore da tutelare. Sulla falsariga del ragionamento svolto per le sentenze della Corte di giustizia, possiamo dire che l’interpretazione che può essere fornita di questo articolo è che la tutela degli animali non può essere considerata un interesse meramente recessivo rispetto agli altri interessi umani, ma deve essere letta quale interesse da ponderare con questi ultimi sulla base del principio di necessità e di proporzionalità. Del resto, questo affermano le sentenze o le ordinanze del Consiglio di Stato, ovvero i giudici amministrativi, che più volte hanno sottolineato esplicitamente che, partendo non solo dall’articolo 9 ma anche dall’interpretazione del diritto europeo, l’interesse alla tutela giuridica degli animali è ormai un interesse o un valore che deve essere considerato.

Se mi chiede poi qual è l’ultima frontiera della tutela giuridica degli animali, io le dico che in alcune pronunce sia del giudice amministrativo sia della Corte di giustizia viene fatto un passo in avanti cioè oltre a sancire che la tutela degli animali è un valore che deve essere considerato si dice anche che tale interesse non può essere pretermesso rispetto ad alcuni interessi umani che siano meramente economici. Si fa una graduazione degli interessi, cioè si afferma che, se l’interesse alla vita dell’animale entra in contrasto con un interesse economico, deve prevalere l’interesse alla vita dell’animale.  Quindi siamo di fronte a un qualcosa di più di una semplice ponderazione degli interessi sulla base del principio di proporzionalità. Questo ragionamento è presente in alcune ordinanze del giudice  amministrativo riguardanti le orse del Trentino ma anche in una recente sentenza della Corte di giustizia riguardante le macellazioni rituali, nella quale i ricorrenti avevano lamentato che il diritto dell’animale ad essere stordito prima di venire ucciso fosse in contrasto con la libertà religiosa (non si entra nel merito della questione perché si tratta di una vicenda complessa). I giudici concludono tuttavia che il diritto a non soffrire dell’animale non può essere pretermesso per motivi puramente economici. Quindi ecco l’ultima frontiera della giurisprudenza sia della Corte di giustizia che del giudice amministrativo – frontiera che affonda le proprie radici nelle sentenze della Corte di giustizia interpretative dell’articolo 13 – è quella non solo di considerare la tutela degli animali come un interesse pubblico che non può essere pretermesso ex se, cioè considerato sempre recessivo rispetto all’interesse umano (quindi ponderato sulla base del principio di necessità e proporzionalità), ma di effettuare una vera e propria graduazione degli interessi; l’interesse alla vita dell'animale potrebbe avere una considerazione maggiore, e in alcuni casi queste sentenze ce l’ha, rispetto all’interesse economico dell’essere umano.
Direi che in questo modo ci siamo dati una risposta sia riguardo ai limiti dell’articolo 9 della Costituzione, che, come sappiamo, ha una formulazione ambigua, sia relativamente alle prospettive in materia di tutela giuridica del benessere animale, ritenendo fondamentale la considerazione del contesto del diritto dell’Unione europea e dell’interpretazione fornita dai giudici della Corte di giustizia.

E quindi quali possono essere le conseguenze? Naturalmente fino a questo momento grosse conseguenze non ce ne sono state, però qualcosa potrebbe succedere soprattutto se pensiamo alla normativa materia di caccia. L’interesse alla vita dell’animale può prevalere rispetto all’interesse al mero divertimento dei cacciatori? Sulla base di questo nuovo filone giurisprudenziale saremmo portati a dire che in realtà l’interesse alla vita degli animali dovrebbe prevalere e quindi forse potremmo anche affermare che la normativa che consente di abilitare i cacciatori a esercitare questa attività puramente ludica potrebbe essere considerata incostituzionale. Queste sono le possibilità ma naturalmente vedremo che cosa dirà la Corte costituzionale, se mai verrà sollevata una questione di costituzionalità in tal senso.
Infine, per quanto riguarda il tema dell’antropocentrismo dei doveri, mi sembra cruciale quello che ha fatto l’art. 13 del TFUE, qualificando gli animali come esseri senzienti e ponendosi come articolo autonomo rispetto alla tutela dell’ambiente, che invece ha una connotazione marcatamente antropocentrica.
Secondo me questo articolo già fa un enorme passo avanti nel senso che ci dice che gli animali devono essere considerati ex se e non come parte dell’ecosistema. A mia opinione anche l’articolo 9 della Costituzione ricalca questa scia proprio perché la tutela degli animali viene distinta rispetto alla tutela ambientale.

Poi è ovvio che la questione degli animali è una questione molto complessa in cui vengono in gioco aspetti etici, economici e giuridici, è chiaro che trovare la quadratura del cerchio non è affatto.
Come abbiamo visto anche nel diritto dell’Unione europea ci sono delle enormi contraddizioni: l’animale non è una cosa però è una merce.
Io credo quindi che la riforma dell’articolo 9 Cost. debba essere inserita e letta nell’ambito del contesto del diritto dell’Unione europea, di questa giurisprudenza della Corte di giustizia perché solo così questa riforma costituisce un passo avanti, seppur di compromesso, con una formulazione ambigua, un po’ strana, ma sicuramente un passo avanti che apre a numerose possibilità interpretative. E già in alcune pronunce vediamo che i giudici amministrativi hanno utilizzato questo articolo non solo dirci che l’interesse degli animali non può essere considerato ex se recessivo rispetto all’interesse umano ma addirittura per affermare che qualche interesse umano, viceversa, dovrebbe essere considerato ex serecessivo rispetto all’interesse animale. Cioè che l’interesse alla vita dell’animale dovrebbe essere considerato prevalente rispetto all'interesse al divertimento dell’uomo.

Ecco questa credo che sia più o meno la nuova frontiera del diritto della tutela giuridica degli animali. Io non farei una distinzione fra diritto dell’Unione europea e diritto nazionale, anche perché ormai il diritto nazionale è inscindibilmente legato al diritto dell’Unione europea (del resto sentiamo parlare tutti i giorni della preminenza del diritto europeo sul diritto interno). E tra l’altro io noto una sempre maggiore sensibilità dei giudici sia a livello sovranazionale sia a livello interno per la tutela degli animali. Quindi abbiamo normative, riforme costituzionali, un’interpretazione giurisprudenziale sempre più favorevole alla tutela giuridica degli animali, ma abbiamo, soprattutto, anche un mutato sentire collettivo. Tutto questo si inserisce infatti nell’ambito di un mutato sentire collettivo della popolazione che ormai ritiene non pensabile, non accettabile la pretermissione degli interessi degli animali. Una tale constatazione è molto importante: l’evoluzione del diritto è andata di pari passo con l’evoluzione sociale. A questo proposito vi è una sentenza del 2024 della Corte europea dei diritti dell’uomo che ci dice che la tutela degli animali può essere considerata parte del concetto di moralità pubblica che viene individuato quale limite all’applicazione di una normativa. Il concetto di moralità pubblica si evolve e la tutela giuridica degli animali può essere considerata come parte dello stesso in linea con l’evoluzione del mutato sentire collettivo.