L’accesso all’energia
di Manuela Giobbi
L’energia si pone alla base dell’attuale struttura sociale in termini di accesso, distribuzione e convenienza. La diversificazione dei modelli produttivi di energia ha assunto pertanto una specifica valenza per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e l’accesso diretto di tutti i soggetti all’energia. La possibilità di utilizzare i servizi energetici può infatti condizionare l’attività economica e incidere negativamente sulla soddisfazione dei bisogni di ogni individuo. Nella massimizzazione del diritto di accesso all’energia e nella realizzazione di utilità, che sono sempre più riferibili agli interessi individuali o collettivi non patrimoniali, le comunità energetichestanno assumendo un ruolo di fondamentale importanza.
Le comunità energetiche, introdotte dalla recente normativa europea sul mercato interno dell’energia e sull’uso delle fonti rinnovabili[1], svolgono un’attività che non è indirizzata alla soddisfazione delle logiche del mercato, quanto piuttosto a fornire benefici economici, sociali, ambientali e, quindi, a realizzare un collegamento tra le persone e il bene-energia.
L’energia deve essere intesa non più solamente come valore economico, ma come strumento per la soddisfazione dei diritti fondamentali della persona, nell’ambito di un bilanciamento tra economia, utilità e fini sociali in termini di accesso, stabilità e godimento del bene.
Se l’energia è un bene funzionale alla realizzazione dei bisogni della persona è comunque oramai noto che il processo di liberalizzazione del mercato non consente ad ogni utente di accedere all’energia e di trarne i necessari benefici. Tutte le persone hanno il diritto di accedere all’energia, in particolare quelle vulnerabili, affinché possano essere soddisfatti i bisogni essenziali per la vita umana.
L’equa fruizione dell’energia da parte di tutte le persone costituisce un aspetto imprescindibile dell’inclusione sociale. È proprio attraverso l’operatività realizzata dai nuovi modelli produttivi che l’energia prodotta, utilizzando in modo responsabile le res communes omnium come l’aria, l’acqua, il sole, assurge a ‘bene comune’ funzionale all’offerta di utilità sociali indispensabili per ogni individuo e, quindi, alla soddisfazione di interessi di natura esistenziale.
Le comunità energetiche si collocano all’interno del processo di transizione energetica e di democratizzazione del sistema produttivo. Più in generale rappresentano forme di condivisione dei mezzi di produzione a cui tutti i soggetti hanno la possibilità di partecipare. Così, le innovative tecniche autoproduttive, ponendosi in una prospettiva di commoning, rendono l’energia un bene comune e oltre alla realizzazione dei bisogni degli individui e al miglioramento delle aree locali, producono effetti destinati ad assumere una dimensione globale. L’energia va pertanto ad ‘inserirsi’ tra i c.dd. commons, la cui generazione all’interno delle comunità energetiche si arricchisce di elementi riferibili al cooperativismo, alla sostenibilità, al miglioramento della qualità della vita e non risulta più solamente collegata agli aspetti patrimoniali. In tale prospettiva, l’utilità che deriva dall’uso condiviso dell’energia, quale bene comune che garantisce a tutti un equo accesso, diviene anche un rimedio per il contrasto alla vulnerabilità economica e alla povertà energetica.
L’uso comune del bene, promuovendo le relazioni c.dd. tra pari, va ad ampliare l’offerta di energia soprattutto a livello locale. In tale contesto i rapporti negoziali divengono preordinati alla regolamentazione dell’uso condiviso dell’energia e del bisogno energetico delle persone. All’interno di tali accordi confluiscono le finalità destinate a creare benefici alla comunità locale e alle persone, soprattutto quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica.
Si pone in essere, in tal modo, un’attività di distribuzione e condivisione dell’energia funzionale alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona e che di conseguenza va anche a migliorare l’efficienza del mercato. Le situazioni patrimoniali non possono non conformarsi ai valori della persona e ai doveri di solidarietà previsti dall’art. 2 cost. Del resto, le risorse energetiche, intese come bene comune, sono funzionali alla soddisfazione dei bisogni collettivi. La solidarietà è espressione della cooperazione e dell’eguaglianza nell’affermazione dei diritti fondamentali di tutti e non può ritenersi assoggettata a restrizioni. Se l’accesso all’energia dovesse trovare delle limitazioni in specifiche categorie di soggetti potrebbe tradursi in una possibile distorsione della funzionalità dell’energia verso l’adempimento delle utilità esistenziali.
L’accesso all’energia fa assumere alla dignità della persona una dimensione sociale e relazionale. In tale prospettiva, il mancato accesso all’uso dell’energia aggrava la povertà energetica e può anche configurarsi come una causa di violazione dei diritti fondamentali.
La correlazione con la realtà sociale posta in essere dalle comunità energetiche consente di comprendere e recepire in modo diretto le necessità degli utenti e di contemperarne gli interessi. Ne consegue l’esigenza di rimodulare le metodologie produttive consolidate, mediante autonome iniziative che cooperano nella produzione e gestione dell’energia quale bene comune, in funzione della soddisfazione dei bisogni della collettività e del benessere intergenerazionale.
* Lo scritto è un risultato delle attività svolte come ricercatrice grazie al programma PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, Asse IV, Azione IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green», CUP J15F21001070008, condotto presso l’Università di Camerino.[1] Direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la dir. 2012/27/UE; direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione, in GUUE, 26 giugno 2024, Serie L; Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione, in GUUE, 26 giugno 2024, Serie L.